Art. 28.
(Violazioni all'obbligo di autorizzazione
e di conferimento dei contenitori).

      1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa

 

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del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro.
      2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Restano in vigore le sanzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.